Attività
integrative del curricolo ed extra-scolastiche
Titolo
IX - VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI EDUCATIVI
art. 25 - FINALITÀ E
ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE
1.
I
viaggi d'istruzione sono iniziative finalizzate ad integrare il percorso
culturale dell'indirizzo di studio. Pertanto essi vanno progettati dai
docenti del Consiglio di classe in coerenza con il POF dell’Istituto.
Successivamente l'insegnante promotore farà conoscere il progetto
culturale, le modalità di spesa alle famiglie e ne raccoglierà
l'approvazione. Infine la richiesta di viaggio del C. di C. verrà presenta
al Dirigente scolastico completa di relazione didattica (con destinazione
del viaggio di Istruzione, finalità culturale specifica del viaggio, puntualizzazione del suo legame
con il lavoro scolastico, periodo di realizzazione, mezzi di trasporto
previsti), elenco degli alunni partecipanti, nominativi dei docenti
disponibili come accompagnatori. Particolare attenzione deve essere
dedicata al vaglio preventivo della disponibilità economica dei genitori
alla partecipazione dei figli, al fine di evitare di programmare una
attività che potrebbe escludere per motivi economici qualche alunno della
classe. Non potranno comunque
realizzarsi viaggi che non vedano la partecipazione di almeno l’80% degli
alunni della classe.
2.
Solo per particolari progetti
è possibile, a coronamento della relativa attività, che il gruppo dei partecipanti
possa essere costituito da alunni provenienti da diverse classi.
Il
gruppo che effettua il viaggio d'istruzione può comprendere al massimo due
classi (50 alunni circa) che tuttavia abbiano individuato percorsi
compatibili.
3.
I
docenti accompagnatori sono nominati dal D.S. nella misura di uno ogni 15
alunni; potrà essere
individuato anche un eventuale sostituto da coinvolgere in caso di
necessità.
4.
I
docenti organizzatori potranno contribuire alla indicazione degli
operatori da invitare per la presentazione di una offerta di preventivo
per la realizzazione del viaggio.
5.
L’insegnante è responsabile,
della raccolta della documentazione e degli eventuali contatti con le
agenzie, da cui tassativamente sono esclusi gli studenti.
6.
E’
riservato alle classi quarte e alle classi quinte il viaggio di
istruzione, della durata massima di sei giorni da effettuare in Italia o
all’estero; Condizione vincolante è, oltre che la partecipazione dell’80%
degli alunni, la frequenza regolare alle lezioni da parte dell’intera
classe. Alle altre classi è riservata l’opportunità di effettuare due
visite guidate della durata di un giorno ciascuna nell’arco di un anno.;
il periodo del viaggio è stabilito dal C.d.C. e comunque non oltre il 30 aprile.
La programmazione di massima
deve essere esplicitata nel verbale del C.d.C. iniziale o di quello di
metà primo quadrimestre.
7.
L’Istituto incaricherà
l’operatore che avrà presentato la migliore offerta solo dopo che gli
alunni partecipanti avranno versato la somma stabilita. A tal fine il
docente organizzatore si incaricherà della raccolta delle ricevute postali
dei contributi degli studenti. Sarà anche cura del medesimo docente
appurare se ci sono ragioni economiche che impediscono la partecipazione
di qualche studente. Di questa eventualità informerà il DS.
8.
Al
rientro dal viaggio I docenti presenteranno una relazione con la
descrizione dell’attività ed eventualmente con l’indicazione di deficienze
riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio (in caso di gravi
deficienze o comunque di differenze con i servizi richiesti
si dovrà informare tempestivamente l’Istituto al fine di potere
intervenire già durante lo svolgimento del viaggio d'istruzione) per
impedire che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. In
ogni caso l'agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi
insufficienze riscontrate nell'organizzazione dei servizio.
art.
26 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO
1.
Vengono escluse da questa
regolamentazione le attività integrative di carattere culturale e sportivo
(visite a strutture scientifiche, mostre d'arte, spettacoli teatrali,
partecipazione a dibattiti culturali o a gare disciplinari o sportive) che
richiedano l'uscita dalle lezioni per alcune ore o per l'intera mattinata.
Queste iniziative vengono programmate dai Consiglio di classe che avranno
cura di valutarne la coerenza e la compatibilità con il curricolo.
art. 27 - SCAMBI EDUCATIVI E
CULTURALI
- Gli
scambi educativi con classi di Istituti italiani o con l'estero sono
regolati dalla C.M. n. 358 del 23.7.1996 e successive modificazioni. Le
finalità sono illustrate nell'annuale Piano dell'Offerta Formativa del
Liceo.