Liceo Scientifico Statale L. B. Alberti


Regolamento d'Istituto

 

 
SOMMARIO
Premessa
Organi collegiali - I
Assemblee e partecipazione vita scolastica - II
Attività didattica e frequenza - III
Regolamentazione Lezioni Educazione Fisica - IV

Rapporti Scuola-Famiglia - V

Sicurezza - VI

Aule speciali, Biblioteca, Impianti sportivi - VII

Libri di testo - VIII

Viaggi d'istruzione e scambi educativi - IX

Diritti e doveri - X

Norme disciplinari - XI

Disposizioni finali e transitorie - XII

 

 

 

 

Il Regolamento d'Istituto

 

Attività integrative del curricolo ed extra-scolastiche

 

Titolo IX - VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI EDUCATIVI

 

art. 25 - FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

 

1.       I viaggi d'istruzione sono iniziative finalizzate ad integrare il percorso culturale dell'indirizzo di studio. Pertanto essi vanno progettati dai docenti del Consiglio di classe in coerenza con il POF dell’Istituto. Successivamente l'insegnante promotore farà conoscere il progetto culturale, le modalità di spesa alle famiglie e ne raccoglierà l'approvazione. Infine la richiesta di viaggio del C. di C. verrà presenta al Dirigente scolastico completa di relazione didattica (con destinazione del viaggio di Istruzione, finalità culturale specifica del viaggio,  puntualizzazione del suo legame con il lavoro scolastico, periodo di realizzazione, mezzi di trasporto previsti), elenco degli alunni partecipanti, nominativi dei docenti disponibili come accompagnatori. Particolare attenzione deve essere dedicata al vaglio preventivo della disponibilità economica dei genitori alla partecipazione dei figli, al fine di evitare di programmare una attività che potrebbe escludere per motivi economici qualche alunno della classe.  Non potranno comunque realizzarsi viaggi che non vedano la partecipazione di almeno l’80% degli alunni della classe.

2.       Solo per particolari progetti è possibile, a coronamento della relativa attività,  che il gruppo dei partecipanti possa essere costituito da alunni provenienti da diverse classi.
Il gruppo che effettua il viaggio d'istruzione può comprendere al massimo due classi (50 alunni circa) che tuttavia abbiano individuato percorsi compatibili.

3.       I docenti accompagnatori sono nominati dal D.S. nella misura di uno ogni 15 alunni; potrà essere  individuato anche un eventuale sostituto da coinvolgere in caso di necessità.

4.       I docenti organizzatori potranno contribuire alla indicazione degli operatori da invitare per la presentazione di una offerta di preventivo per la realizzazione del viaggio.

5.       L’insegnante è responsabile, della raccolta della documentazione e degli eventuali contatti con le agenzie, da cui tassativamente sono esclusi gli studenti.

6.       E’ riservato alle classi quarte e alle classi quinte il viaggio di istruzione, della durata massima di sei giorni da effettuare in Italia o all’estero; Condizione vincolante è, oltre che la partecipazione dell’80% degli alunni, la frequenza regolare alle lezioni da parte dell’intera classe. Alle altre classi è riservata l’opportunità di effettuare due visite guidate della durata di un giorno ciascuna nell’arco di un anno.; il periodo del viaggio è stabilito dal C.d.C. e  comunque non oltre il 30 aprile. La programmazione  di massima deve essere esplicitata nel verbale del C.d.C. iniziale o di quello di metà primo quadrimestre.

7.       L’Istituto incaricherà l’operatore che avrà presentato la migliore offerta solo dopo che gli alunni partecipanti avranno versato la somma stabilita. A tal fine il docente organizzatore si incaricherà della raccolta delle ricevute postali dei contributi degli studenti. Sarà anche cura del medesimo docente appurare se ci sono ragioni economiche che impediscono la partecipazione di qualche studente. Di questa eventualità informerà il DS.

8.       Al rientro dal viaggio I docenti presenteranno una relazione con la descrizione dell’attività ed eventualmente con l’indicazione di deficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio (in caso di gravi deficienze  o comunque di  differenze con i servizi richiesti si dovrà informare tempestivamente l’Istituto al fine di potere intervenire già durante lo svolgimento del viaggio d'istruzione) per impedire che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. In ogni caso l'agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nell'organizzazione dei servizio.

 

art. 26 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO

 

1.       Vengono escluse da questa regolamentazione le attività integrative di carattere culturale e sportivo (visite a strutture scientifiche, mostre d'arte, spettacoli teatrali, partecipazione a dibattiti culturali o a gare disciplinari o sportive) che richiedano l'uscita dalle lezioni per alcune ore o per l'intera mattinata. Queste iniziative vengono programmate dai Consiglio di classe che avranno cura di valutarne la coerenza e la compatibilità con il curricolo.

 

art. 27 - SCAMBI EDUCATIVI E CULTURALI

  1. Gli scambi educativi con classi di Istituti italiani o con l'estero sono regolati dalla C.M. n. 358 del 23.7.1996 e successive modificazioni. Le finalità sono illustrate nell'annuale Piano dell'Offerta Formativa del Liceo.