Liceo Scientifico Statale L. B. Alberti


Regolamento d'Istituto

 
SOMMARIO
Premessa
Organi collegiali - I
Assemblee e partecipazione vita scolastica - II
Attività didattica e frequenza - III
Regolamentazione Lezioni Educazione Fisica - IV

Rapporti Scuola-Famiglia - V

Sicurezza - VI

Aule speciali, Biblioteca, Impianti sportivi - VII

Libri di testo - VIII

Viaggi d'istruzione e scambi educativi - IX

Diritti e doveri - X

Norme disciplinari - XI

Disposizioni finali e transitorie - XII

 

 

 

 

 

Il Regolamento d'Istituto

 

Utilizzo dei locali e degli strumenti scolastici

 

Titolo VII - AULE SPECIALI, BIBLIOTECA, IMPIANTI SPORTIVI

art. 20 – LABORATORI E AULE SPECIALI

1.       Il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali è regolato dalle norme di sicurezza e di comportamento esposte all’interno di ogni ambiente.

2.       E’ consentito l’accesso ai laboratori e alle aule speciali in presenza di un docente accompagnatore. Il docente è responsabile del corretto uso degli arredi e degli strumenti della scuola. Dovrà fare una ricognizione delle attrezzature all’inizio e al termine della lezione e segnalerà immediatamente ogni eventuale manomissione, danneggiamento o furto.

3.       I laboratori e le aule speciali se non previsti nell’orario potranno essere utilizzati previa prenotazione e secondo un prefissato calendario.

4.       E’ consentito l’accesso in orario pomeridiano purché in presenza di un docente che compila il registro interno di laboratorio e, in assenza del tecnico di laboratorio, firma  in entrata e in uscita un apposito registro di portineria per la consegna delle chiavi.

5.       Nei laboratori di informatica è vietato introdurre programmi privi di licenza, videogiochi o altro materiale diverso da quello regolarmente installato. L’uso di Internet è limitato alla ricerca guidata dal docente ed è vietato "chattare", inviare e –mail o scaricare musica dalla rete. Non è consentita la stampa di documenti non inerenti l’attività didattica. Non è consentito consumare cibi e bevande all’interno dei laboratori.

6.      Per il buon utilizzo delle strutture, gli ambienti dovranno essere adeguati alle particolari esigenze dei portatori di handicap.

art. 21 – BIBLIOTECA

1.       La biblioteca è a disposizione di tutte le componenti dell’Istituto.

2.       In assenza di un bibliotecario assegnato ogni anno viene individuato dal Collegio un docente responsabile del servizio della biblioteca. Per il controllo delle giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario egli è coadiuvato da un assistente amministrativo.

3.       Il responsabile del servizio di biblioteca stabilisce l’orario per l’accesso e il calendario settimanale per la consegna e la restituzione dei testi che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di consegna.

4.       All’atto del prelevamento di un’opera dalla biblioteca il titolo sarà annotato su apposito registro. Il ricevente apporrà la firma come attestazione di avvenuta consegna e risponderà in proprio della buona conservazione del libro avuto in prestito. In mancanza di regolare restituzione del testo, il responsabile risponderà in solido del valore del libro mancante.

art. 22 – IMPIANTI SPORTIVI

1.      La palestra e le altre strutture sportive in affitto o in concessione sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività del gruppo sportivo scolastico e per i progetti previsti nel POF.

2.      Le attrezzature sportive in possesso dell'Istituto devono essere salvaguardate da deterioramento e danni dovuti ad incuria ed uso improprio. Gli insegnanti di educazione fisica in servizio nell'Istituto sono responsabili della conservazione delle attrezzature e del materiale individualmente assegnato.

3.      I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche solo per normale uso, vanno segnalati al Coordinatore delle attività fisiche e sportive. Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del materiale utilizzato. Per la pratica dell'attività sportiva gli studenti dovranno essere provvisti di abbigliamento idoneo.

4.      Eventuali danneggiamenti volontari degli attrezzi e degli oggetti debbono essere addebitati al singolo, qualora sia individuato come responsabile, oppure all'intera classe presente a quell’ora, nel caso non si riesca a rilevare responsabilità individuali. 

5.      Qualora le lezioni di Educazione Fisica, dovessero coincidere nella stessa ora per più classi, si provvederà, annualmente, a definire un calendario di rotazione per l'uso degli spazi interni ed esterni.

art. 23 – USO DELLA FOTOCOPIATRICE

1.       La scuola offre a tutto il personale e agli alunni la possibilità di usufruire della fotocopiatrice solo in caso di estrema necessità. I docenti avranno cura di riportare nell’apposito registro la data, il numero parziale e totale delle copie richieste e la classe.

2.       La fotocopiatrice è a disposizione del personale della scuola per uso didattico, compatibilmente con le norme che regolano il diritto d’autore.

3.       E’ fatto divieto assoluto al responsabile del servizio di fotocopiare parte di testi o altro materiale, se non previa richiesta scritta autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In nessun caso è possibile riprodurre interi libri.

L’uso degli strumenti di riproduzione è affidato esclusivamente al personale incaricato.