Utilizzo
dei locali e degli strumenti scolastici
Titolo
VII - AULE
SPECIALI, BIBLIOTECA, IMPIANTI SPORTIVI
art. 20 – LABORATORI E AULE
SPECIALI
1.
Il
funzionamento dei laboratori e delle aule speciali è regolato dalle norme
di sicurezza e di comportamento esposte all’interno di ogni ambiente.
2.
E’
consentito l’accesso ai laboratori e alle aule speciali in presenza di un
docente accompagnatore. Il docente è responsabile del corretto uso degli
arredi e degli strumenti della scuola. Dovrà fare una ricognizione delle
attrezzature all’inizio e al termine della lezione e segnalerà
immediatamente ogni eventuale manomissione, danneggiamento o
furto.
3.
I
laboratori e le aule speciali se non previsti nell’orario potranno essere
utilizzati previa prenotazione e secondo un prefissato calendario.
4.
E’
consentito l’accesso in orario pomeridiano purché in presenza di un
docente che compila il registro interno di laboratorio e, in assenza del
tecnico di laboratorio, firma
in entrata e in uscita un apposito registro di portineria per la
consegna delle chiavi.
5.
Nei laboratori di informatica
è vietato introdurre programmi privi di licenza, videogiochi o altro
materiale diverso da quello regolarmente installato. L’uso di Internet è
limitato alla ricerca guidata dal docente ed è vietato "chattare", inviare
e –mail o scaricare musica dalla rete. Non è consentita la stampa di
documenti non inerenti l’attività didattica. Non è consentito consumare
cibi e bevande all’interno dei laboratori.
6.
Per il buon utilizzo delle strutture, gli ambienti
dovranno essere adeguati alle particolari esigenze dei portatori di
handicap.
art.
21 – BIBLIOTECA
1.
La
biblioteca è a disposizione di tutte le componenti
dell’Istituto.
2.
In
assenza di un bibliotecario assegnato ogni anno viene individuato dal
Collegio un docente responsabile del servizio della biblioteca. Per il
controllo delle giacenze e dello stato di conservazione del materiale
librario egli è coadiuvato da un assistente
amministrativo.
3.
Il
responsabile del servizio di biblioteca stabilisce l’orario per l’accesso
e il calendario settimanale per la consegna e la restituzione dei testi
che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di
consegna.
4.
All’atto
del prelevamento di un’opera dalla biblioteca il titolo sarà annotato su
apposito registro. Il ricevente apporrà la firma come attestazione di
avvenuta consegna e risponderà in proprio della buona conservazione del
libro avuto in prestito. In mancanza di regolare restituzione del testo,
il responsabile risponderà in solido del valore del libro mancante.
art.
22 – IMPIANTI SPORTIVI
1.
La palestra e le altre strutture sportive in
affitto o in concessione sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di
educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività del gruppo
sportivo scolastico e per i progetti previsti nel POF.
2.
Le attrezzature sportive in possesso
dell'Istituto devono essere salvaguardate da deterioramento e danni dovuti
ad incuria ed uso improprio. Gli insegnanti di educazione fisica in
servizio nell'Istituto sono responsabili della conservazione delle
attrezzature e del materiale individualmente assegnato.
3.
I danni alle attrezzature che si dovessero
verificare, anche solo per normale uso, vanno segnalati al Coordinatore
delle attività fisiche e sportive. Nel corso delle lezioni ogni insegnante
è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del materiale utilizzato.
Per la pratica dell'attività sportiva gli studenti dovranno essere
provvisti di abbigliamento idoneo.
4.
Eventuali danneggiamenti volontari degli
attrezzi e degli oggetti debbono essere addebitati al singolo, qualora sia
individuato come responsabile, oppure all'intera classe presente a
quell’ora, nel caso non si riesca a rilevare responsabilità
individuali.
5.
Qualora le lezioni di Educazione Fisica,
dovessero coincidere nella stessa ora per più classi, si provvederà,
annualmente, a definire un calendario di rotazione per l'uso degli spazi
interni ed esterni.
art. 23 – USO DELLA FOTOCOPIATRICE
1.
La
scuola offre a tutto il personale e agli alunni la possibilità di
usufruire della fotocopiatrice solo in caso di estrema necessità. I
docenti avranno cura di riportare nell’apposito registro la data, il
numero parziale e totale delle copie richieste e la
classe.
2.
La
fotocopiatrice è a disposizione del personale della scuola per uso
didattico, compatibilmente con le norme che regolano il diritto
d’autore.
3.
E’
fatto divieto assoluto al responsabile del servizio di fotocopiare parte
di testi o altro materiale, se non previa richiesta scritta autorizzata
dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In nessun caso è possibile
riprodurre interi libri.
L’uso
degli strumenti di riproduzione è affidato esclusivamente al personale
incaricato.