Liceo Scientifico Statale L. B. Alberti


Regolamento d'Istituto

 

 
SOMMARIO
Premessa
Organi collegiali - I
Assemblee e partecipazione vita scolastica - II
Attività didattica e frequenza - III
Regolamentazione Lezioni Educazione Fisica - IV

Rapporti Scuola-Famiglia - V

Sicurezza - VI

Aule speciali, Biblioteca, Impianti sportivi - VII

Libri di testo - VIII

Viaggi d'istruzione e scambi educativi - IX

Diritti e doveri - X

Norme disciplinari - XI

Disposizioni finali e transitorie - XII

 

 

 

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Il Regolamento d'Istituto

 

Titolo VI – LA SICUREZZA

 

 

art. 16 - SICUREZZA ESTERNA DEGLI STUDENTI

 

1.       Per garantire la sicurezza degli studenti è vietato transitare nel cortile  della scuola con moto (o veicoli simili) con i motori accesi.

 

art. 17 – SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI

 

1.       La sorveglianza  degli studenti prima dell’inizio delle lezioni viene assunta dall’insegnante in orario che dovrà quindi essere presente in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.

2.       Nel corso della mattinata, durante il normale orario di lezione, i collaboratori scolastici sono delegati al controllo delle aree dei corridoi e degli accessi ai bagni. È loro dovere informare il docente in cattedra di eventuali comportamenti non adeguati assunti dallo studente fuori dall’aula.

3.       Durante l’intervallo il personale docente e i collaboratori scolastici vigilano sul comportamento degli studenti secondo un piano definito all’inizio dell’anno scolastico.

 

art. 18 – INFORTUNI SCOLASTICI

 

Nel caso in cui si dovesse verificare un infortunio il docente avrà cura di:

1.       provvedere al tempestivo soccorso dell’alunno attivando le azioni e le procedure necessarie (a seconda dei casi, fare intervenire un addetto al primo soccorso, chiamare un’ambulanza, intervenire personalmente se in possesso delle competenze necessarie);

2.       avvisare la famiglia e la presidenza; 

3.       redigere tempestivamente un rapporto circostanziato sull’accaduto da far pervenire alla segreteria didattica;

4.       ricordare all’alunno di recapitare tempestivamente (entro le 24 ore) alla segreteria la certificazione medica relativa.

 

art. 19 - PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

1.       Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza studenti e personale docente ed ATA devono attenersi scrupolosamente al documento "manuale di sicurezza". Il manuale curato dal responsabile d'Istituto del servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere dallo stesso illustrato e consegnato ad ogni persona della scuola.

2.       Durante le prove di evacuazione, organizzate ai sensi della legislazione vigente, gli alunni rispetteranno rigorosamente le istruzioni ricevute. Analogamente dovrà essere prestata la massima attenzione al rispetto di tutte le attrezzature relative alla sicurezza (porte antipanico, uscite di emergenza, servoscale, estintori ed idranti).