Liceo Scientifico Statale L. B. Alberti


Regolamento d'Istituto

 
SOMMARIO
Premessa
Organi collegiali - I
Assemblee e partecipazione vita scolastica - II
Attività didattica e frequenza - III
Regolamentazione Lezioni Educazione Fisica - IV

Rapporti Scuola-Famiglia - V

Sicurezza - VI

Aule speciali, Biblioteca, Impianti sportivi - VII

Libri di testo - VIII

Viaggi d'istruzione e scambi educativi - IX

Diritti e doveri - X

Norme disciplinari - XI

Disposizioni finali e transitorie - XII

 

 

 

 

 

Il Regolamento d'Istituto

 

Titolo IV - REGOLAMENTAZIONE LEZIONI EDUCAZIONE FISICA

 

 art. 12 – MODALITÀ DI SPOSTAMENTO

 

Premesso che gli studenti frequentano la scuola su più sedi non tutte provviste di impianti sportivi interni, le lezioni di educazione fisica si svolgono al di fuori dei caseggiati scolastici secondo le seguenti modalità:

1.       Sede centrale di Viale Colombo – tutti gli studenti raggiungono gli impianti della Società Sportiva “Aquila” autonomamente ma rigorosamente a piedi e lungo un percorso obbligato (pineta). Allo stesso modo fanno rientro in aula al termine della lezione

2.       Sede di Via Ravenna – la sede è dotata di una palestra interna e di un campo esterno

3.       In alternativa agli impianti della S.S. “Aquila” e alla palestra di Via Ravenna gli studenti possono utilizzare impianti comunali (piscina e campo di atletica, parchi) o privati (piscina, campi di calcio a pagamento,) accompagnati a piedi dai rispettivi docenti.

 

 art. 13 – ESONERO DALLE LEZIONI

 

Nei casi in cui sia necessario un esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazione fisica occorre che la famiglia ne faccia richiesta al Dirigente, allegando la relativa documentazione  rilasciata dal medico scolastico (presso gli uffici comunali). Successivamente il Dirigente trascrive nel registro di classe l’avvenuto esonero dell’allievo dalle lezioni di educazione fisica. Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Infatti gli alunni esonerati, come da disposizioni ministeriali (C.M. 17 luglio 1987, n.216, prot. n. 1771/A) sono comunque tenuti ad essere presenti durante tali ore e a collaborare con il proprio docente. In sede di scrutinio il docente deve valutare anche gli allievi esonerati (frequenza, collaborazione, verifica teorica).