Titolo
IV - REGOLAMENTAZIONE LEZIONI EDUCAZIONE FISICA
art.
12 – MODALITÀ DI SPOSTAMENTO
Premesso
che gli studenti frequentano la scuola su più sedi non tutte provviste di
impianti sportivi interni, le lezioni di educazione fisica si svolgono al
di fuori dei caseggiati scolastici secondo le seguenti
modalità:
1.
Sede
centrale di Viale Colombo – tutti gli studenti raggiungono gli impianti
della Società Sportiva “Aquila” autonomamente ma rigorosamente a piedi e
lungo un percorso obbligato (pineta). Allo stesso modo fanno rientro in
aula al termine della lezione
2.
Sede
di Via Ravenna – la sede è dotata di una palestra interna e di un campo
esterno
3.
In
alternativa agli impianti della S.S. “Aquila” e alla palestra di Via
Ravenna gli studenti possono utilizzare impianti comunali (piscina e campo
di atletica, parchi) o privati (piscina, campi di calcio a pagamento,)
accompagnati a piedi dai rispettivi docenti.
art.
13 – ESONERO DALLE LEZIONI
Nei
casi in cui sia necessario un esonero temporaneo o permanente, parziale o
totale, dalle lezioni di educazione fisica occorre che la famiglia ne
faccia richiesta al Dirigente, allegando la relativa documentazione rilasciata dal medico scolastico
(presso gli uffici comunali). Successivamente il Dirigente trascrive nel
registro di classe l’avvenuto esonero dell’allievo dalle lezioni di
educazione fisica. Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal
partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli
aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive.
Infatti gli alunni esonerati, come da disposizioni ministeriali (C.M. 17
luglio 1987, n.216, prot. n. 1771/A) sono comunque tenuti ad essere
presenti durante tali ore e a collaborare con il proprio docente. In sede
di scrutinio il docente deve valutare anche gli allievi esonerati
(frequenza, collaborazione, verifica teorica).