Titolo
I – GLI ORGANI COLLEGIALI
In
attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione
scolastica, in coerenza con la
L. n° 59/97, il D. L.vo n° 59/98 e il D.P.R. n° 275
/99 continueranno ad essere
in vigore le norme contenute nel D.L.v.o n ° 297/94.
art.
1 – IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
1.
La
prima convocazione del Consiglio di Istituto, non oltre il 20° giorno
dalla data di proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente
Scolastico (DS). Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente
del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la
convocazione del Consiglio su richiesta del DS oppure di almeno un terzo
dei suoi componenti.
2.
Nella
prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal dirigente ed
elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo,
il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E'
considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti dei presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima
votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A
parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare
di eleggere anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti
il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del
Presidente. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un membro del
Consiglio, a rotazione, su designazione del
Presidente.
3.
La
pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, entro
il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio, della copia integrale del verbale
della riunione, sottoscritta dal Segretario del Consiglio e dal
Presidente. Gli atti devono rimanere esposti per un periodo non inferiore
ai venti giorni.
4.
I
verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria delle riunioni, sono
depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a
qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta,
In
occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio, quella
relativa all'approvazione del Programma annuale e del conto consuntivo,
copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i componenti del
Consiglio almeno cinque
giorni prima della seduta
5.
La
convocazione del Consiglio di Istituto è disposta con preavviso di almeno
cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve
essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo
Collegiale e mediante affissione di apposito avviso all'albo; la lettera e l'avviso di
convocazione devono indicare gli argomenti all'ordine del giorno. In caso
di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per
telefono.
Art.
2 – COLLEGIO DEI DOCENTI E CONSIGLI DI CLASSE
1.
Le
attività del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe sono definite
dal Piano annuale delle attività predisposto prima delle lezioni dal DS
sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC. e deliberato dal Collegio
dei Docenti .
2.
Il
Collegio dei Docenti e i Consigli di classe sono convocati dal DS
ordinariamente con un preavviso di cinque giorni, mediante circolare
interna nella quale sono indicati gli argomenti all’ordine del giorno,
l’orario di inizio e la durata prevista. In caso di urgenza il preavviso
può essere ridotto fino a due giorni. Collegio e Consigli di classe
possono essere altresì convocati su richiesta di almeno un terzo dei
componenti per il Collegio o dall’insieme di una componente per il
Consiglio di classe: in tal caso il DS entro 10 giorni dalla richiesta
provvede a fissare e a comunicare la data e l’ o.d.g.
Il
Collegio dei Docenti è presieduto dal DS e in caso di sua assenza da un
collaboratore delegato. I consigli di classe sono presieduti dal DS o, in
caso di assenza, da un docente delegato.