Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Nota 31 luglio 2008
Prot n. 3602/P0
Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
PREMESSA
I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli
ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli
episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di
integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato
con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e
culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più
idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva
sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la
libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e
nell’adempimento dei propri doveri.
Il compito della scuola, pertanto, è
quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per
formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità
.
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che
consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con
gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le
istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita
umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con
il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più
adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la
realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori
scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano
condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le recenti
modifiche non si è voluto quindi stravolgere l’impianto culturale e normativo
che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che
rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l’affermazione di una
cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti.
Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito
le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei
genitori, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle
norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative
impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle
comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo
o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è
inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di
rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.
Si è
infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la
dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli
episodi disciplinari che, pur rappresentando un’esigua minoranza rispetto alla
totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano
particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all’interno
dell’istituzione pubblica preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve
poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio
per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di
atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di
coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una
situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma,
configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto
della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che,
al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di
essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse
già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità
tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità
scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale,
la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di
svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il
verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da
un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari
delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con
maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la
sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare
commessa.
L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi
episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di
educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana
e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.
CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO
Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme
contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle
scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare
risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con
riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la
disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute
devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione
delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990,
come più avanti si ricorderanno.
La legge n. 241/1990, che detta norme sul
procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di
carattere generale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei
confronti degli studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in
materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari,
alle sanzioni applicabili e all’impugnazione di quest’ultime.
Le
modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare
ad esse i regolamenti interni.
Appare necessario, a seguito delle
modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei
regolamenti d’istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente
dalle vecchie e dalle nuove norme.
Detti regolamenti dovranno individuare:
PRINCIPI GENERALI
Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a
sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la
possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica
(Art. 4 comma 2).
Pertanto i regolamenti d’istituto individueranno
le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le
attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di
segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni,
l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle
scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza
sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o
artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di
rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.
Le misure
sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come
sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma
altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di
allontanamento dalla comunità stessa .
Le norme introdotte dal D.P.R. 235,
però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più
gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma
anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze
da essi derivanti. Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà
ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta
correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
Occorre,
inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed
ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
(Art.4 – Comma 5).
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia
anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il
dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità
giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p..
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
Per maggiore chiarezza, si riporta una
classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un
crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni
che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle
possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze
di molte scuole e dei loro regolamenti d’istituto.
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure
B) Sanzioni che comportano
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un
periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8):
Tale
sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso
di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei
doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto
periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i
suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato
nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo
dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15
giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal
Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1)
devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della
persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di
natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo
per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto
commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello
Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità
dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di
pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui
deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da
configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa
penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti
indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui
medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente
acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di
allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in
coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi
sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo
mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,
nella comunità scolastica.
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico
( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del
Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte
congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel
caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure
atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella
comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai
punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini,
quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza
richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere
prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il
periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente
non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale,
il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la
possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E) Sanzioni che comportano
l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame
di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9
ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al
ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può
disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E’ importante
sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E
possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione
scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi
dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente
(Comma 9 ter).
* * *
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera
chiara le motivazioni che hanno reso necessaria
l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più
sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto
del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Nel
caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno
scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di
stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella
comunità durante l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle
disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari
delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno
inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo
studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di
passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non
sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si
faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei
fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali
circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei
dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone
coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM
306/2007.
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti
dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una
doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un
procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla
conclusione.
Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche
precisazioni in ordine a quanto precede.
IMPUGNAZIONI
Per quanto attiene all’impugnazione
(Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal
regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il
diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e
rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce
di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va rammentato,
infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura
amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce
procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla
Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del
procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa,
obbligo di motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato
dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività della
sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che
vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la
sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione,
salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.
Contro le
sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque
vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni
dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche.
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei
successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).
Qualora l’organo di
garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi
confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha
meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle
singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto
dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone , per la scuola
secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d’istituto,
da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai
genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato
dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori
(Art. 5 - Comma 1).
A proposito va sottolineato che i
regolamenti dovranno precisare:
a) la composizione
del suddetto organo in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in
ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere
meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché
alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es.
qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la
sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo
studente sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento
dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare:
1) se
tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide
se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo
con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia
mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i
membri;
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se
influisca o meno sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide -
su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono
all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento
(Art. 5 Comma 2).
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di
impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello
Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista
dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla
competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Il rimedio in
esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia
disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle
disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del provvedimento
oggetto di contestazione sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso
presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione
del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1
dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di
garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso
attribuito.
La decisione è subordinata al
parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova
istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo -
presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo
delegato – è composto, di norma, per la scuola
secondaria di II grado, da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da
tre docenti e da un genitore designati
nell’ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola
secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due
genitori.
Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto
dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce
che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle
Associazioni dei genitori (FORAGS).
Per quanto concerne, invece la
designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile,
dell’opportunità di non procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso di
titoli di viaggio.
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato
la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede
all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita
o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l’audizione
orale del ricorrente o di altri controinteressati.
Il comma 5 fissa
il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia
regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine
l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato
esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15
giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.
241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere
indipendentemente dal parere.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in
diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.
La disposizione di cui
all’art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in
particolare, laddove fa riferimento a “diritti e doveri nel rapporto fra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, essa va coordinata con
gli artt. 2 e 3 che prevedono già “diritti” e “doveri” degli studenti, anche al
fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto,
dal regolamento d’istituto e/o di disciplina.
Può allora osservarsi che i
destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione
siano i genitori, ai quali la legge attribuisce in
primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis
c.c.)
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le
famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei
fondanti dell’azione educativa.
La scuola dell’autonomia può svolgere
efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una
sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la
comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i
docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di
corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può
essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga
la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e
responsabilità.
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo
attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che
intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta
nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire
alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni
scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che
devono scaturire dalle esigenze reali e dall’esperienza concreta delle scuole,
non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.
Ad esempio, a
fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di
orientare prioritariamente l’azione educativa al rispetto dell’ “altro”, sia
esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato
potrà intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando le
sanzioni più adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo di
corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle
priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le
componenti presenti nella scuola.
Ciò consente di distinguere dunque, sul
piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento
d’istituto.
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il
primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso
i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad
essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e
pubblicazione all’albo.
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del
Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte
disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri “documenti” di
carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il
Piano dell’offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti
dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.
Appare il
caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di corresponsabilità si
inserisce all’interno di una linea di interventi di carattere normativo e
amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e
responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti,
dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire
all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e
formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad
adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa
ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo
Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati
negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed
integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente
quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai
Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’inosservanza di tali doveri
comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo
il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico,
l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla
luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la
circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni
disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l’art. 2 comma
1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25
ottobre 2007 n.176).
Con particolare riferimento alla responsabilità civile
che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi
episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati
dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività
didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di
giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili
dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di
corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità,
riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi
responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico,
per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere
di sorveglianza nei confronti degli studenti.
Sulla base di quanto sopra
chiarito, e nell’ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione
scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni
richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente,
allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti
su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra
le diverse componenti della comunità scolastica.
Infatti i doveri di
educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo
fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in
relazione all’art. 147 c.c.)..
La responsabilità del genitore (art. 2048,
primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma
c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo
ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore
alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in
vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque
i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto
compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere
impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti
illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).
Il patto
di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che
incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si
rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti
violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano
la dignità ed il rispetto della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che
il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento
giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla
responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di
violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è
infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza,
nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle
clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o
sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole
dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.
Con
riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2
dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto la competenza a disciplinare
le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la
scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la
facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in
questione al Consiglio di istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti
della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.
Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1 dispone che
questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, “contestualmente
all’iscrizione alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura
di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro
gennaio, e termina con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito
dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva,
alla fine dell’anno scolastico di riferimento.
Pertanto, è
proprio nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche –
art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative
più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di
corresponsabilità. (v.allegato)
Si invitano, pertanto, le singole istituzioni scolastiche a far pervenire presso il Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per lo studente, la partecipazione e la comunicazione, all’indirizzo e-mail:studenti@istruzione.it o via fax al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere esperienze e metterle a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di prima applicazione della nuova normativa.
IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini