Titolo
XI – NORME
DISCIPLINARI
art. 32 – I PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
1.
I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica.
2.
La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni.
3.
Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
4.
In
nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità.
5.
Le
sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello
studente.
6.
Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della comunità scolastica.
7.
Le
sanzioni e i provvedimenti
che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre
adottati da un organo collegiale.
8.
Il
temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto solo in caso
di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, anche per periodi
superiori ai quindici giorni.
9.
Nei
periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica.
10.
L’allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle
persone. In tal modo la durata dell’allontanamento è commisurata alla
gravità del reato ovvero del permanere della situazione di pericolo.
11.
Nei
casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino
il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche
in corso d’anno, ad altra scuola.
12.
Le
sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE
SANZIONI
Le
norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e
le relative sanzioni sono state raccolte in una tabella, che fa
riferimento • alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente
verificabili e individuali, • alle infrazioni disciplinari gravi e
individuali • alle infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente
|
COMPORTAMENTI
SCORRETTI |
PROCEDIMENTO |
COMPETENZA |
SANZIONI
E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI |
|
|
Mancato
assolvimento degli impegni di studio |
|
-
Docente
|
Richiamo
verbale o scritto
Avviso
scritto alle famiglie o convocazione delle
stesse |
|
|
Ripetute
assenze dalle lezioni non seriamente motivate
|
Segnalazione
sul registro di classe da parte del docente
e
comunicazione alla famiglia |
-
Docente |
Richiamo
verbale o scritto
Avviso
scritto alle famiglie o convocazione delle stesse
|
|
|
Disturbo
del regolare svolgimento delle lezioni |
|
|
-
D.S o Collab
|
Ammonizione
scritta
|
|
|
Reiterato
Disturbo del regolare svolgimento delle
lezioni |
|
|
Segnalazione
sul registro da parte del docente e richiesta di convocazione del
C.di C. |
-
C. d. C. |
Ammonizione
o allontanamento dalle
lezioni fino a 3 giorni (*)
|
|
|
Violazione
del divieto di fumare nei locali scolastici |
Segnalazione
sul registro di classe da parte del docente
e
comunicazione alla famiglia |
- D.S o
Collab |
Ammonizione
scritta |
|
Responsabile |
Sanzione
amministrativa |
|
Violazione
del divieto di
utilizzo
dei telefoni cellulari o di altri dispositivi
elettronici |
-
Docente
-
D.S o Collab
|
Ritiro
del cellulare che venga impropriamente usato. Il cellulare verrà
consegnato in presidenza e sarà restituito solo alla famiglia
dell’alunno. |
|
Utilizzo
scorretto delle strutture e dei locali della scuola |
-
D.S o Collab |
Ammonizione
scritta |
|
Comportamento
scorretto nei confronti del DS, dei docenti, degli ATA, dei
compagni |
Segnalazione
sul registro ed eventualmente richiesta di convocazione del C.di
C. |
- D.S o
Collab. |
Ammonizione
scritta
|
|
-
C.d.C. |
Allontanamento
dalle lezioni fino a 5 giorni (*) |
|
Comportamento
lesivo della dignità altrui |
Segnalazione
sul registro da parte del docente e richiesta di convocazione del
C.di C |
-
C.d.C. |
Allontanamento
dalle lezioni fino a 10 giorni (*)
|
|
Danni
intenzionalmente arrecati ai locali, alle strutture, agli
arredi |
Segnalazione
sul registro ed eventualmente richiesta di convocazione del C. d.
C. |
- D.S o
Collab. |
Ammonizione
scritta |
|
-
C.d.C. |
Allontanamento
dalle lezioni fino a 15 giorni (*) |
|
Lesioni
personali |
Segnalazione
sul registro da parte del docente e richiesta di convocazione del
C.di C. Trasmissione, eventualmente, degli atti da parte del C.
di C. al C. di I. |
-
C.d.C. |
Allontanamento
dalle lezioni fino a 15 giorni (*) |
|
-
C. d. I. |
Allontanamento
dalle lezioni anche oltre i 15 giorni
(*) |
|
Atti di
violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale
da ingenerare un elevato allarme sociale. |
Segnalazione
sul registro da parte del docente e richiesta di convocazione del
C.di C. Trasmissione, degli atti da parte del CdC al CdI |
|
Allontanamento fino al
termine dell’anno scolastico
e, nei casi più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all’esame di Stato |
(*) Nei casi in cui il
Regolamento preveda l’allontanamento dell’alunno dalle lezioni il C.d.C. o
il C.d.I. prenderanno il provvedimento dopo una verifica della sussistenza
di elementi concreti e precisi di responsabilità individuale dell’alunno e
dopo avergli dato la possibilità di esporre il proprio punto di vista e/o
di produrre elementi a sua discolpa.
Le informazioni sulle
sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dell’alunno e,
nell’eventualità di un trasferimento, trasmesse all’istituto di
destinazione.
Qualora la violazione
disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento
penale la scuola è tenuta anche a presentare denuncia all’autorità
giudiziaria (art. 361 c.p.).
art. 33 -
IMPUGNAZIONI
1.
Per
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma 7, e per i
relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328,
commi 2 e 4, del D. Lgs 16 aprile 1994, n.297 e al DPR n°235 del 21
novembre 2007.
2.
Contro
i provvedimenti diversi dal richiamo o dalla convocazione dei genitori è
ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione.
L’impugnazione
dell’atto non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione.
art. 34 – L’ORGANO DI
GARANZIA
…Dal DPR n°249 del 24 giugno
1998 - Statuto delle studentesse – e dal DPR del 21 novembre 2007, recante
modifiche e integrazioni al DPR n° 249
art. 18 L'Organo di Garanzia
(OG) è composto da:
·
Dirigente Scolastico o suo
delegato
·
1
docente
·
1
genitore
·
1
rappresentante del personale ATA
·
1
rappresentante degli
studenti
Le designazioni dei
componenti l’O.G. avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, a cura
delle rispettive rappresentanze. Lo studente sarà eletto
durante la prima assemblea, le altre componenti saranno individuate
dai rispettivi rappresentanti
in C.d.I L'OG interviene, su richiesta
dell’alunno a cui è stata comminata una sanzione disciplinare nonché su
richiesta di chiunque ne abbia interesse nei conflitti in merito
all'applicazione del Regolamento di Istituto. Le funzioni dell'OG sono:
- controllo sull'applicazione
del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...)
- proposta di eventuali
modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)
- facilitazione/mediazione in
caso di conflitto fra le parti
- informazione sul
Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo
sull'efficacia degli interventi informativi)
- assistenza agli Organismi
di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni
sostitutive
- assistenza agli studenti
che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola
(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8
dello Statuto)
- intermediario con
l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.
Il ricorso all'OG avviene
entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da
parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso
o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per
permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga
opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo
primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per
le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una
risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene
verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.
L'OG si riunisce obbligatoriamente una volta l’anno per procedere
all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le
modalità prestabilite. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la
presenza di 3 componenti per
avere validità legale. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a
maggioranza. L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una
formazione specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la
propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la
negoziazione, la normativa scolastica...).