Titolo
VIII – I LIBRI DI TESTO
art. 24 - LIBRI IN COMODATO
D’USO
1.
Al
fine di fornire in comodato d’uso libri di testo o altro materiale
didattico a disposizione, acquistato con finanziamenti ministeriali,
regionali o di altra provenienza, la scuola metterà a disposizione ,delle
famiglie che ne faranno richiesta ,tutta la modulistica necessaria per la
loro concessione.
2.
Dopo
un’attenta analisi delle dichiarazioni ISEE,verrà stilato l’elenco degli
alunni aventi diritto che sarà depositato in segreteria a disposizione
della consultazione di chiunque ne abbia interesse.
3.
La
scuola, in base alla graduatoria ,provvederà all’affidamento dei testi e
dei materiali a supporto della didattica.
4.
L’affidamento
dei testi e dei materiali a sostegno della didattica,verrà fatto ad uno
dei genitori o ad un tutore legale dello studente che, constatata
l’integrità,sottoscrive un documento di
accettazione.
5.
Durante
il periodo del prestito lo studente deve conservare i beni con cura,
evitando di utilizzare penne ed evidenziatori per sottolineare o prendere
appunti; ogni annotazione dovrà poter essere cancellata con facilità,per
evitare inconvenienti gli eserciziari verranno esclusi dalle
forniture.
6.
Alla
fine dell’anno scolastico, nel periodo dal 20 al 30 giugno (a conclusione
degli esami di Stato per gli alunni delle quinte), lo studente è tenuto
alla restituzione alla scuola dei libri e dei materiali didattici avuti in
comodato. A questa disposizione si derogherà nei seguenti
casi:
·
Per
prestito di libri di utilizzazione pluriennale. Lo studente,in tal caso, è
tenuto alla restituzione degli stessi alla fine del periodo di
utilizzazione.
·
Per
ritiro o trasferimento ad altro istituto. La concessione del nulla osta è
subordinata in tal caso alla restituzione,o al risarcimento, dei libri e
dei materiali avuti in comodato.
·
Per
promozione con debito formativo. Lo studente in questo caso è autorizzato
a tenere il libro fino al termine dei corsi di
recupero.
·
Eccezionalmente,in
caso di mancato completamento del programma. In tal caso,però,il docente
deve far pervenire al dirigente scolastico una richiesta motivata ed i
libri o i materiali comunque non potranno essere trattenuti oltre il
termine del 30 settembre dell’anno scolastico
successivo.
7.
Qualora,
all’atto della restituzione del libro o dei materiali, ad insindacabile
giudizio della scuola, ne fosse constatato il danneggiamento, la famiglia
dello studente è tenuta a versare alla scuola una penale pari al 100% del
prezzo di copertina nel caso di un testo nuovo (non dato in comodato
precedentemente), una penale pari al 50% nel caso di un testo
precedentemente utilizzato. Analoga procedura verrà attuata anche in caso
di smarrimento o di furto del libro o del materiale ottenuto in
comodato.
8.
La
famiglia interessata all’acquisizione permanente del libro o del materiale
in comodato può fare richiesta alla presidenza alla conclusione dell’uso
didattico, entro il 15 giugno. In tal caso alla famiglia viene richiesto
un versamento a riscatto pari al 50%del valore. Tale versamento dovrà
essere effettuato entro il 30 giugno.
9.
Tutti
i testi e i materiali ad uso didattico saranno inseriti nel registro dei
beni inventariati dei materiali di facile consumo.
10.
La
gestione del servizio è affidata ad una commissione composta dalle unità
di personale ( docente e non docente ) ritenute necessarie per espletare gli aspetti tecnici
logistici dell’operazione.
Alla
conclusione di ogni anno scolastico la commissione presenterà una
rendicontazione al Consiglio d’Istituto.