Liceo Scientifico Statale L. B. Alberti


Regolamento d'Istituto

 
SOMMARIO
Premessa
Organi collegiali - I
Assemblee e partecipazione vita scolastica - II
Attività didattica e frequenza - III
Regolamentazione Lezioni Educazione Fisica - IV

Rapporti Scuola-Famiglia - V

Sicurezza - VI

Aule speciali, Biblioteca, Impianti sportivi - VII

Libri di testo - VIII

Viaggi d'istruzione e scambi educativi - IX

Diritti e doveri - X

Norme disciplinari - XI

Disposizioni finali e transitorie - XII

 

 

 

 

 

Il Regolamento d'Istituto

 

Titolo II – LE ASSEMBLEE E LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA

 

 art. 3 - DIRITTO DI ASSEMBLEA

 

1.       Gli studenti hanno diritto di riunirsi, nei locali della scuola, in assemblea di classe (due ore consecutive al mese)  o di istituto (un giorno al mese)  ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 297/94.

2.       Ritenuto che l'assemblea sia uno strumento di crescita democratica degli studenti, il cui diritto vada esercitato collettivamente, sarebbe opportuna e auspicabile la partecipazione dell’intera comunità studentesca, anche se spetta agli studenti la decisione circa la obbligatorietà o non della partecipazione all'assemblea generale.

3.       La vigilanza durante le assemblee è assicurata dalla presenza degli insegnanti in servizio o nominati dal Dirigente. Alle Assemblee di Istituto possono presenziare anche gli insegnanti non in servizio.

4.       Fermo restando il numero di assemblee nell’anno, eccezionalmente, e per motivi di particolare gravità e/o urgenza, può essere richiesta una seconda assemblea in un mese anticipando quella di uno dei mesi successivi. Una richiesta in tal senso, ben motivata, sarà valutata dal Dirigente (e per le assemblee di classe dai docenti delle ore interessate) al fine di stabilire l’opportunità della concessione. La richiesta di assemblea di istituto, sottoscritta dalla maggioranza del Comitato Studentesco o dal 10% degli alunni,  deve contenere la precisa indicazione dell'o.d.g. e deve essere presentata almeno 7 giorni prima al fine di darne comunicazione a docenti ed alunni con un preavviso di 5 giorni. A rotazione dovranno essere utilizzati tutti i giorni della settimana.

5.       All’assemblea studentesca, per un massimo di 4 volte l’anno, possono partecipare esperti esterni il cui intervento abbia ricadute sul piano socio-culturale.

6.       La convocazione dell'assemblea, autorizzata dal DS, deve essere comunicata agli studenti con un anticipo di cinque giorni. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto a tre giorni.

7.       Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe nei limiti posti dalla legge. In particolare le ore mensili per l'assemblea di classe sono due. Esse vanno utilizzate adottando il criterio della turnazione del giorno e delle discipline coinvolte. La richiesta di assemblea di classe, sottoscritta dai due rappresentanti o dalla maggioranza degli studenti della classe,  deve contenere la precisa indicazione dell'o.d.g.. e deve essere presentata  almeno 5 giorni prima al fine di darne adeguata comunicazione a docenti ed alunni. Il preavviso, in caso di urgenza, può essere ridotto fino a due giorni, subordinatamente al parere favorevole dei docenti delle ore interessate. A rotazione dovranno essere utilizzati tutti i giorni della settimana e tutti i docenti. Le due ore della assemblea  non potranno coincidere con le ore di una stessa materia.

8.       Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti: le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe.

9.       Le assemblee di istituto sono presiedute dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'istituto eventualmente integrati dai rappresentanti del Comitato Studentesco di cui all’art. 3.

10.   Le assemblee studentesche non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, in quanto non in contrasto con le norme di legge e con il Regolamento d'Istituto.

 

art. 4 – COMITATO STUDENTESCO

 

1.       La scuola riconosce l’importanza della rappresentanza degli studenti sia a livello di classe che di istituto. Il Comitato Studentesco è composto dai rappresentanti di tutte le classi. Al fine di avere un Comitato Studentesco più snello, ogni inizio d’anno scolastico,  l’assemblea dei rappresentanti appositamente convocata può eleggere al suo interno un gruppo di lavoro costituito da un solo rappresentante per corso. L'elezione dei delegati deve avvenire a scrutinio segreto e attraverso l'espressione di una sola preferenza. Il Comitato può  stabilire al di fuori dell’orario di lezione, collegamenti con le rappresentanze studentesche delle altre scuole e con le forze politiche o sindacali democratiche.

2.       Il Comitato integrato con i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal DPR n°567/’96.

 

art. 5 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ GESTITA DAGLI STUDENTI

 

1.       Il Consiglio d'Istituto delibera annualmente di destinare una somma del bilancio della scuola alle iniziative studentesche,  implicanti consumo di materiale o spese varie ivi compresi gli eventuali compensi per la partecipazione di esperti esterni ai sensi di comma 6 art. 13 del DL 29 7 94. A tal proposito deve essere acquisito il parere del Comitato Studentesco.

 

art. 6 - ATTIVITÀ STUDENTESCHE

 

1.       Gli studenti possono proporre e organizzare, in accordo con tutti i docenti interessati, lavori collettivi e di gruppo a livello di classe, su argomenti culturali, artistici, sociali, etc.

2.       Tutte le attività extra-scolastiche (seminari, tavole rotonde, etc.) alle quali possono essere invitate  persone estranee alla scuola, quali specialisti in determinate discipline, esperti del mondo del lavoro, della cultura, della politica etc., proposte dalle assemblee delle classi interessate e da gruppi di studenti, debbono essere approvate e concordate con il Dirigente scolastico, previa comunicazione del calendario e ulteriori precisazioni di carattere tecnico, che si farà carico di valutare i titoli e le esperienze di tali esperti. Per lo svolgimento delle attività extra-scolastiche, gli studenti hanno a disposizione gli strumenti e le attrezzature in dotazione alla scuola, libri, riviste, stampa periodica e quotidiana, strumenti audiovisivi e multimediali, attrezzature sportive, laboratori.

3.       Gli studenti sia singolarmente sia associati, hanno diritto di svolgere iniziative all’interno della scuola e di utilizzarne i locali, facendo motivata richiesta scritta al Dirigente scolastico.

4.       Tutte le attività extrascolastiche o comunque al di fuori dall’orario delle lezioni, si svolgeranno nei tempi e nei modi concordati con il Dirigente scolastico, il quale, a sua volta, si conformerà a quanto stabilito dai regolamenti e ai normali rapporti sindacali col personale ATA.

 

art. 7 - APERTURA POMERIDIANA

 

1.       Gli studenti possono usufruire delle aule della scuola al di fuori dell'orario scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 1400 alle ore 18.00, per attività di studio, culturali e di formazione secondo un piano definito all’inizio dell’anno, sulla base delle risorse finanziarie esistenti e sulla disponibilità del personale docente e ATA.

 

art. 8 - DIRITTO DI AFFISSIONE ALL'ALBO SCOLASTICO

 

1.       Il Comitato ha il diritto di affiggere ad un albo scolastico avvisi di convocazione o manifesti riguardanti tematiche di carattere scolastico, culturale, sociale e comunque di interesse collettivo.  I documenti affissi dovranno essere siglati da un responsabile. Il DS può tuttavia disporre che sia tolto dall'albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative e democratiche della scuola.

 

 art. 9 – ASSEMBLEA/E DEI GENITORI

 

1.       I genitori degli studenti della scuola hanno il diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale di Istituto.

2.       La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente scolastico entro i termini previsti dalla norma affinché i genitori designino i loro rappresentanti nel Consiglio di classe. Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai rappresentanti dei genitori del Consiglio di classe che ne faranno richiesta indicando l'o.d.g. e la data di svolgimento.

3.       L'Assemblea generale, intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi, è convocata dal presidente del Consiglio di Istituto, su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nel Consiglio. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il presidente del Consiglio di Istituto è altresì obbligato a convocare l'assemblea qualora ne venga richiesta da almeno la metà dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.

4.       I genitori documentano le esigenze risultate dal dibattito di ogni assemblea, consegnando alla scuola il verbale da cui dovranno risultare il numero dei presenti, le conclusioni approvate e l'eventuale punto di vista della minoranza.

5.       All’assemblea di classe o di istituto dei genitori possono partecipare con diritto di parola il DS e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’Istituto.