Titolo
II – LE ASSEMBLEE E LA PARTECIPAZIONE ALLA
VITA DELLA SCUOLA
art.
3 - DIRITTO DI ASSEMBLEA
1.
Gli
studenti hanno diritto di riunirsi, nei locali della scuola, in assemblea
di classe (due ore consecutive al mese) o di istituto (un giorno al
mese) ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. 297/94.
2.
Ritenuto che l'assemblea sia
uno strumento di crescita democratica degli studenti, il cui diritto vada
esercitato collettivamente, sarebbe opportuna e
auspicabile la partecipazione dell’intera comunità studentesca, anche se spetta agli
studenti la decisione circa la obbligatorietà o non della partecipazione
all'assemblea generale.
3.
La
vigilanza durante le assemblee è assicurata dalla presenza degli
insegnanti in servizio o nominati dal Dirigente. Alle Assemblee di
Istituto possono presenziare anche gli insegnanti non in
servizio.
4.
Fermo
restando il numero di assemblee nell’anno, eccezionalmente, e per motivi
di particolare gravità e/o urgenza, può essere richiesta una seconda
assemblea in un mese anticipando quella di uno dei mesi successivi.
Una richiesta in
tal senso, ben motivata, sarà valutata dal Dirigente (e per le assemblee
di classe dai docenti delle ore interessate) al fine di stabilire
l’opportunità della concessione. La
richiesta di assemblea di istituto, sottoscritta dalla maggioranza del
Comitato Studentesco o dal 10% degli alunni, deve contenere la precisa
indicazione dell'o.d.g. e deve essere presentata almeno 7 giorni prima al
fine di darne comunicazione a docenti ed alunni con un preavviso di 5
giorni. A rotazione dovranno essere utilizzati tutti i giorni della
settimana.
5.
All’assemblea
studentesca, per un massimo di 4 volte l’anno, possono partecipare esperti
esterni il cui intervento abbia ricadute sul piano
socio-culturale.
6.
La
convocazione dell'assemblea, autorizzata dal DS, deve essere comunicata
agli studenti con un anticipo di cinque giorni. In caso di urgenza, il
preavviso è ridotto a tre giorni.
7.
Gli studenti hanno diritto di
riunirsi in assemblea di classe nei limiti posti dalla legge. In
particolare le ore mensili per l'assemblea di classe sono due.
Esse vanno utilizzate adottando il criterio della turnazione del giorno e
delle discipline coinvolte. La richiesta di assemblea di classe,
sottoscritta dai due rappresentanti o dalla maggioranza degli studenti
della classe, deve contenere
la precisa indicazione dell'o.d.g.. e deve essere presentata almeno 5 giorni prima al fine di
darne adeguata comunicazione a docenti ed alunni. Il preavviso, in caso di
urgenza, può essere ridotto fino a due giorni, subordinatamente al parere
favorevole dei docenti delle ore interessate. A rotazione dovranno essere
utilizzati tutti i giorni della settimana e tutti i docenti. Le due ore
della assemblea non potranno
coincidere con le ore di una stessa materia.
8.
Le
assemblee sono gestite e dirette dagli studenti: le assemblee di classe
sono presiedute dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
classe.
9.
Le
assemblee di istituto sono presiedute dai rappresentanti degli studenti
eletti nel Consiglio d'istituto eventualmente integrati dai rappresentanti
del Comitato Studentesco di cui all’art. 3.
10.
Le
assemblee studentesche non sono organi della scuola, ma strumenti di
autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, in
quanto non in contrasto con le norme di legge e con il Regolamento
d'Istituto.
art.
4 – COMITATO STUDENTESCO
1.
La
scuola riconosce l’importanza della rappresentanza degli studenti sia a
livello di classe che di istituto. Il Comitato Studentesco è composto dai
rappresentanti di tutte le classi. Al fine di avere un Comitato
Studentesco più snello, ogni inizio d’anno scolastico, l’assemblea dei rappresentanti
appositamente convocata può eleggere al suo interno un gruppo di lavoro
costituito da un solo rappresentante per corso. L'elezione dei delegati
deve avvenire a scrutinio segreto e attraverso l'espressione di una sola
preferenza. Il Comitato può
stabilire al di fuori dell’orario di lezione, collegamenti con le
rappresentanze studentesche delle altre scuole e con le forze politiche o
sindacali democratiche.
2.
Il
Comitato integrato con i rappresentanti degli studenti del Consiglio di
Istituto formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività
disciplinate dal DPR n°567/’96.
art.
5 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ GESTITA DAGLI STUDENTI
1.
Il
Consiglio d'Istituto delibera annualmente di destinare una somma del
bilancio della scuola alle iniziative studentesche, implicanti consumo di materiale o
spese varie ivi compresi gli eventuali compensi per la partecipazione di
esperti esterni ai sensi di comma 6 art. 13 del DL 29 7
94.
A tal proposito deve essere acquisito il parere del
Comitato Studentesco.
art.
6 - ATTIVITÀ STUDENTESCHE
1.
Gli
studenti possono proporre e organizzare, in accordo con tutti i docenti
interessati, lavori collettivi e di gruppo a livello di classe, su
argomenti culturali, artistici, sociali, etc.
2.
Tutte
le attività extra-scolastiche (seminari, tavole rotonde, etc.) alle quali
possono essere invitate
persone estranee alla scuola, quali specialisti in determinate
discipline, esperti del mondo del lavoro, della cultura, della politica
etc., proposte dalle assemblee delle classi interessate e da gruppi di
studenti, debbono essere approvate e concordate con il Dirigente
scolastico, previa comunicazione del calendario e ulteriori precisazioni
di carattere tecnico, che si farà carico di valutare i titoli e le
esperienze di tali esperti. Per lo svolgimento delle attività
extra-scolastiche, gli studenti hanno a disposizione gli strumenti e le
attrezzature in dotazione alla scuola, libri, riviste, stampa periodica e
quotidiana, strumenti audiovisivi e multimediali, attrezzature sportive,
laboratori.
3.
Gli
studenti sia singolarmente sia associati, hanno diritto di svolgere
iniziative all’interno della scuola e di utilizzarne i locali, facendo
motivata richiesta scritta al Dirigente scolastico.
4.
Tutte
le attività extrascolastiche o comunque al di fuori dall’orario delle
lezioni, si svolgeranno nei tempi e nei modi concordati con il Dirigente
scolastico, il quale, a sua volta, si conformerà a quanto stabilito dai
regolamenti e ai normali rapporti sindacali col personale ATA.
art.
7 - APERTURA POMERIDIANA
1.
Gli
studenti possono usufruire delle aule della scuola al di fuori dell'orario
scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 1400 alle ore
18.00, per attività di studio, culturali e di formazione secondo un piano
definito all’inizio dell’anno, sulla base delle risorse finanziarie
esistenti e sulla disponibilità del personale docente e ATA.
art.
8 - DIRITTO DI AFFISSIONE ALL'ALBO SCOLASTICO
1.
Il
Comitato ha il diritto di affiggere ad un albo scolastico avvisi di
convocazione o manifesti riguardanti tematiche di carattere scolastico,
culturale, sociale e comunque di interesse collettivo. I documenti affissi dovranno
essere siglati da un responsabile. Il DS può tuttavia disporre che sia
tolto dall'albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme
del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative e
democratiche della scuola.
art.
9 – ASSEMBLEA/E DEI GENITORI
1.
I
genitori degli studenti della scuola hanno il diritto di riunirsi in
assemblea di classe e generale di Istituto.
2.
La
prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente scolastico entro i
termini previsti dalla norma affinché i genitori designino i loro
rappresentanti nel Consiglio di classe. Successivamente le assemblee di
classe sono convocate dai rappresentanti dei genitori del Consiglio di
classe che ne faranno richiesta indicando l'o.d.g. e la data di
svolgimento.
3.
L'Assemblea
generale, intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi, è
convocata dal presidente del Consiglio di Istituto, su richiesta della
maggioranza dei genitori presenti nel Consiglio. In caso di parità prevale
il voto del presidente. Il presidente del Consiglio di Istituto è altresì
obbligato a convocare l'assemblea qualora ne venga richiesta da almeno la
metà dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
4.
I
genitori documentano le esigenze risultate dal dibattito di ogni
assemblea, consegnando alla scuola il verbale da cui dovranno risultare il
numero dei presenti, le conclusioni approvate e l'eventuale punto di vista
della minoranza.
5.
All’assemblea
di classe o di istituto dei genitori possono partecipare con diritto di
parola il DS e gli insegnanti rispettivamente della classe o
dell’Istituto.