Decreto Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(in GU 29 luglio 1998, n.
175)
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e
di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di
ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e
con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità
scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei
giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita
attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di
tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi
liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità
scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere
informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le
modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5.
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro
richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra
le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi
e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita
degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto
della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della
loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in
essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina
nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I
regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio
del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del
diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno
della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle
associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di
cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della
scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti
ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito
indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire
sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere
sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le
sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse
tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per
quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano
stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero
al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il
disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i
servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno,
ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse
durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1.Per l'irrogazione delle sanzioni
di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16
febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da
quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di
un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due
studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore
designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di
elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la
carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o
modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore
e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei
documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia
agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del
R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica