Decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre 2007, n. 235
(in GU 18 dicembre 2007, n.
293)
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176,
di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta
del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Disciplina). - 1. I
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti
che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati
nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità
scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo
i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno
finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in
generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità
disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e
non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre
temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio
di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione
del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che
comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio
di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici
giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal
consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i
servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano
stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o
vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al
limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma
8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella
comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento
dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno
gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti
possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi
in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro
nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per
le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le
sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad
un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai
genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale
organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto
e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti
e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di
primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal
dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide,
su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore
dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in
via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per
la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un
genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto
dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la
scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due
genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività
istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita
o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il
termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che
sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico
regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si
applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito
atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei
genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un
funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di
garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".
Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata
della scuola
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo di
corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione
scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti
di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto
disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione
condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due
settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza
dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti
di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.".
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007